Legge 21 aprile 1962, n. 181 Art. 2
L' articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e sostituito dal seguente: "All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti: a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade sia direttamente che in concessione, nonche' realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento del a rete delle strade, delle autostrade statali e della relativo segnaletica c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali; e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine; f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade. g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione; h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g)".