Legge 19 aprile 1962, n. 176 Art. 4
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilita' di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.