Legge 19 aprile 1962, n. 173 Art. 6
Al maggior onere derivante dall'attuazione della, presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categorie A e B. Alla erogazione dell'assegno previsto dalla presente legge a favore del personale della Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali provvede direttamente l'Amministrazione stessa con imputazione sui propri fondi, fino a quando le retribuzioni di detto personale non saranno iscritte in bilancio.