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Legge 18 aprile 1962, n. 189 · Legge 18 aprile 1962, n. 189 — Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attivita' di perforazione per la ricerca di idrocarburi

Legge 18 aprile 1962, n. 189 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all' articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi. Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la societa' interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato. Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della societa' interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.