Legge 9 aprile 1962, n. 163 Art. 2
TITOLO I. Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte
Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del Comune; c) il direttore dell'istituto o scuola; d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori. Possono essere chiamati a far porte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola. Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario-economo. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.