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Legge 2 aprile 1962, n. 171 · Legge 2 aprile 1962, n. 171 — Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici

Legge 2 aprile 1962, n. 171 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'inizio e alla cessazione del contratto di affitto o alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti redigeranno lo stato di consistenza delle colture arboree di cui all'articolo 1. Ove, nel corso del contratto, il numero delle piante sia modificato, per qualsiasi causa, in piu' o in meno, ciascuna parte puo' chiedere la variazione dello stato di consistenza.