Legge 28 marzo 1962, n. 232 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960: a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e Memorandum d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione; b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.