Legge 15 febbraio 1962, n. 68 Art. 5
Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovra' essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominera' nel suo seno un presidente ed un segretario.