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Legge 12 febbraio 1962, n. 58 · Legge 12 febbraio 1962, n. 58 — Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche

Legge 12 febbraio 1962, n. 58 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si fara' fronte, per l'esercizio 1960-61 con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826 , e, per l'esercizio 1964-62, con una aliquota delle maggiori entrate, derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.