Legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 3
Il Consiglio di amministrazione: 1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera; 2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi; 3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera; 4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici; 5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale; 6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi; 7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente. Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.