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Legge 10 febbraio 1962, n. 66 · Legge 10 febbraio 1962, n. 66 — Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

L'Opera continuera' la corresponsione in favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad in ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 . Sono valide le domande di concessione dell'assegno di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.