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Legge 10 febbraio 1962, n. 66 · Legge 10 febbraio 1962, n. 66 — Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

Legge 10 febbraio 1962, n. 66 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.