Legge 1 febbraio 1962, n. 306 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.