Legge 26 gennaio 1962, n. 17 Art. 9
Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e' iscritta, nell'esercizio finanziario 1961-62 la spesa di lire 250.000.000 per la ricostruzione e il riattamento degli Istituti statali di educazione e per l'aumento di posti gratuiti nei medesimi. I provvedimenti relativi alla ricostruzione e al riattamento dei predetti Istituti sono adottati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici.