Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 · Legge 26 gennaio 1962, n. 17 — Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni bisognosi provenienti da localita', frazioni o Comuni viciniori, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni. I Comuni e le Province sono autorizzati ad intervenire con i loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.