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Legge 26 gennaio 1962, n. 17 · Legge 26 gennaio 1962, n. 17 — Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola

Legge 26 gennaio 1962, n. 17 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il limite d'impegno previsto dall' articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645 , per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di lire 5.100 milioni. Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645 , le scuole medie e le scuole d'arte. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente. La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e' accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.