Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 31Poteri nell'esecuzione penale
I poteri previsti dall' articolo 144 del codice penale sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.