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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Legge 25 gennaio 1962, n. 20 — Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 28Deliberazione e pubblicazione della sentenza

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti puo' esprimere pre iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astenzioni dal voto. In caso di parita' di voti prevale l'opinione piu' favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza e' letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza e' depositata in cancelleria ed e' trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica.