Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 19Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio
Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento e' riunito per provvedervi entro dieci giorni.