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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Legge 25 gennaio 1962, n. 20 — Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 19Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio

In KraftAmtlicher Text

Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento e' riunito per provvedervi entro dieci giorni.