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Legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Legge 25 gennaio 1962, n. 20 — Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Legge 25 gennaio 1962, n. 20 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Deliberazione di ai messa in stato d'accusa La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e' adottata, dal Parlamento a norma dell' articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusare deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione di Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.