Legge 9 gennaio 1962, n. 1 · Legge 9 gennaio 1962, n. 1 — Norme per l'esercizio del credito navale
Legge 9 gennaio 1962, n. 1 Art. 1Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale
Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma i Credito navale" dell'Istituto mobiliare italiano, costituiti ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491 . Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta; gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale. Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.