Legge 31 dicembre 1961, n. 1443 Art. 7
Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' sostituito dal seguente: "L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni: 1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica; 2) ospedaliera; 3) farmaceutica; 4) integrativa sanitaria".