Legge 29 dicembre 1961, n. 1528 Art. 7
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra', effetto dal 1 luglio 1961.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra', effetto dal 1 luglio 1961.