Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 21 dicembre 1961, n. 1336 · Legge 21 dicembre 1961, n. 1336 — Istituzione del ruolo dei collocatori

Legge 21 dicembre 1961, n. 1336 Art. 13Commissione di inquadramento

NORME TRANSITORIE E' FINALI

In KraftAmtlicher Text

La Commissione per l'inquadramento nel ruolo dei collocatori, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e' composta: da un consigliere di Stato, vice presidente; dal direttore generale degli affari generali e del personale; da un magistrato della Corte dei conti di qualifica non inferiore a referendario; da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - di qualifica non inferiore a direttore di divisione; dal funzionario preposto alla divisione del personale degli Uffici di collocamento; da un funzionario della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di qualifica non inferiore a direttore capo; da un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale o dell'Ispettorato del lavoro di qualifica non inferiore rispettivamente a direttore di divisione o ad ispettore capo. Ai lavori della Commissione intervengono, con voto consultivo, tre collocatori comunali di qualifica non inferiore a collocatore di 1ª classe. Esercitano le funzioni di segretari della Commissione tre funzionari delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe ed equiparata. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno del componenti. I lavori dalla Commissione dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.