Legge 20 dicembre 1961, n. 1312 Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1962.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1962.