Legge 8 dicembre 1961, n. 1529 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 della, medesima. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA