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Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 8Promozioni del personale proveniente dai ruoli separati

In KraftAmtlicher Text

Per otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nelle dotazioni stabilite per l'Amministrazione centrale e quelli disponibili nelle dotazioni stabilite per i Provveditorati agli studi nelle tabelle A, C, D, E ed F, allegate alla presente legge, sono conferibili soltanto al personale proveniente, rispettivamente, dal soppresso ruolo dell'Amministrazione centrale e da quello dei Provveditorati agli studi.