Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 41Riduzione di anzianita'

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI COMUNI

In KraftAmtlicher Text

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.