Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 4Promozioni a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi
TITOLO II AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Ferme restando le norme di cui all' articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , la promozione a direttore di sezione e a vice provveditore agli studi nei ruoli di cui alla allegata tabella A, si consegue mediante unico concorso per esami di merito distinto o mediante unico esame di idoneita'. Il numero dei posti da conferire nell'uno e all'altro ruolo, e' distintamente indicato nel bando di concorso. Salvo il disposto del successivo articolo 8 il conferimento dell'una o dell'altra qualifica e l'inquadramento nei rispettivi ruoli sono disposti secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto delle opzioni dei vincitori.