Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 35Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche
TITOLO IV SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E' ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
L' articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82 , concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, e' abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge. La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82 , a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire e' ridotta, con effetto dal 1 luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.