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Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 28Inquadramento dei capi tecnici e capi tecnici aggiunti

In KraftAmtlicher Text

I capi tecnici del ruolo dell'opificio delle pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico, di cui al quadro 53-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono inquadrati nella qualifica di operatore tecnico, nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori tecnici, di cui alla tabella i allegata alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. Nella qualifica di operatore tecnico sono inquadrati altresi' i capi tecnici aggiunti del ruolo di cui al precedente comma, i quali andranno ad occupare nella nuova qualifica i posti immediatamente successivi a quello occupato dall'ultimo impiegato inquadrato ai sensi del precedente articolo 25, comma secondo, e del presente articolo. L'anzianita' posseduta dai capi tecnici aggiunti nel ruolo di provenienza e' computata per meta' ai fini degli aumenti biennali di stipendio dell'ammissione allo scrutinio o agli esami per la promozione alle qualifiche superiori.