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Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 · Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

Legge 7 dicembre 1961, n. 1264 Art. 2Ordinamento dell'Amministrazione centrale

TITOLO II AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVVEDITORATI AGLI STUDI

In KraftAmtlicher Text

L'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e' ordinata come segue: Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi; Direzione generale dell'istruzione elementare; Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado; Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale; Direzione generale dell'istruzione tecnica; Direzione generale dell'istruzione professionale; Direzione generale dell'istruzione universitaria; Direzione generale delle antichita' e belle arti; Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura; Direzione generale dell'educazione popolare; Direzione generale per gli scambi culturali; Direzione generale per l'istruzione media non statale; Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola: Ispettorato per l'istruzione artistica; Ispettorato per l'assistenza scolastica; ((9)) Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva; Ispettorato per le pensioni; Servizio per la scuola materna.

-------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 617 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c) che e' soppresso "l'ispettorato per l'assistenza scolastica previsto dall' art. 2 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ."