Legge 1 dicembre 1961, n. 1376 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note. b) Convenzione finanziaria. c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.