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Legge 29 novembre 1961, n. 1325 · Legge 29 novembre 1961, n. 1325 — Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Legge 29 novembre 1961, n. 1325 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000. ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che "Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325 le parole "sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a quattrocentomila per ciascuna lavoratrice".