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Legge 29 novembre 1961, n. 1325 · Legge 29 novembre 1961, n. 1325 — Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Legge 29 novembre 1961, n. 1325 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti. Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Restano ferme le altre esclusioni previste dall' articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 .