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Legge 29 novembre 1961, n. 1293 · Legge 29 novembre 1961, n. 1293 — Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica

Legge 29 novembre 1961, n. 1293 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina dalla idoneita' fisica ed il limite massimo di eta' per conseguire la nomina stessa e' stabilito in anni 55. Il grado di sottotenente di complemento e' conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza, e dai sottufficiali della Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.