Legge 22 novembre 1961, n. 1323 Art. 2
All'onere derivante dalla assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo 1, sara' fatto fronte per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 828 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.