Legge 18 novembre 1961, n. 1289 Art. 2
Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita' per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176 , sara' effettuato entro il 31 dicembre 1961. L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sara' ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.