Legge 14 novembre 1961, n. 1288 Art. 2
I programmi di costruzione degli alloggi preveduti dalla presente legge sono concordati tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e il Comitato nazionale energia nucleare, con l'osservanza dell'articolo 6 dell'Accordo approvato e reso esecutivo con legge 1 agosto 1960, n. 906 . Con apposita convenzione da stipularsi fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare, saranno stabilite le modalita' di assegnazione e di gestione degli alloggi da costruirsi in applicazione della presente legge.