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Legge 10 novembre 1961, n. 1244 · Legge 10 novembre 1961, n. 1244 — Sistemazione della contabilita' per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440

Legge 10 novembre 1961, n. 1244 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino: 1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti; 2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi. I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.