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Legge 9 novembre 1961, n. 1240 · Legge 9 novembre 1961, n. 1240 — Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra

Legge 9 novembre 1961, n. 1240 Art. 39

In KraftAmtlicher Text

Resta salvo il diritto alla pensione ed agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente, legge quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima. I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione ed assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali beneficiari. Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari e' inferiore, per, qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.