Legge 31 ottobre 1961, n. 1115 Art. 4
Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1961 -62, e' stabilito in lire 61.000.000.
Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'esercizio finanziario 1961 -62, e' stabilito in lire 61.000.000.