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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 7

TITOLO I DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall' articolo 2215 del Codice civile . La vidimazione del registro e' esente da tassa, di concessione governativa. Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, puo' consentire con apposite decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema, meccanografico.