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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 4

TITOLO I DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, ed all'estero, sia pagato ed altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorche' questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrita' con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata. Per le assicurazioni mutue l'imponibile e' costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall' articolo 2548 del Codice civile .