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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 30

TITOLO VI DELLA PRESCRIZIONE

In KraftAmtlicher Text

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dai giorno dell'effettuato pagamento.