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Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 — Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 16

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

In KraftAmtlicher Text

Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.