Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 Art. 12
TITOLO I DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi