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Legge 29 ottobre 1961, n. 1167 · Legge 29 ottobre 1961, n. 1167 — Estensione dell'indennita' speciale, prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada

Legge 29 ottobre 1961, n. 1167 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Agli ufficiali della disciolta milizia nazionale portuaria e della disciolta milizia della strada e sue specialita' cessati dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio o per effetto, rispettivamente delle leggi 11 gennaio 1951, n. 31, e 20 ottobre 1949, n. 808 , compete, a decorrere dal 1 gennaio 1958 fino all'eta' di sessantacinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore ad otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennita', speciale prevista per gli ufficiali dell'esercito dall' articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 .