Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 · Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 — Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 Art. 4 Bestimmung aufgehobenAmtlicher Text ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)) ← Vorherige · Art. 3 Inhalt Art. 5 · Nächste →