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Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 · Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962

Legge 23 ottobre 1961, n. 1114 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 6-17, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 035 , concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia, settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638 , relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti. Parimenti, in relazione alle leggi 18 marzo 1958 numero 240 e 24 dicembre 1959, n. 1149 , che, rispettivamente, trasformano il Magistrato per il Po in organo dell'Amministrazione attiva ed istituiscono il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia, il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, connesse con l'attuazione delle dette leggi. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato qui previsto della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, concernenti l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.